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55%: mancato invio documentazioni o comunicazioni: sul sito informativo dell’Enea

55%: mancato invio documentazioni o comunicazioni: sul sito informativo dell’Enea la risposta

Sul sito Efficienza Energetica di ENEA, gestito in collaborazione con UNCSAAL e FederlegnoArredo, è stata pubblicata la FAQ 70, relativa all’importante argomento delle conseguenze al mancato invio della documentazione all’ENEA (per esempio allegato F per sostituzione di serramenti) oppure della comunicazione all’Agenzia delle Entrate (per lavori a cavallo di più periodi di imposta). Quesito: Ho completato alcuni lavori di riqualificazione lo scorso anno e sono in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Ho però dimenticato di inviare all’Enea i documenti previsti entro la scadenza dei 90 giorni dal termine dei lavori. Ho perso il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55%? Non c’è modo di sanare l’omissione? Risposta di ENEA (FAQ 70) L’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, al comma 1 recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”. In virtù del disposto di cui sopra si ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub 1, 2 e 3, non perda il diritto a fruire delle detrazioni fiscali. In particolare, occorre provvedere all’invio della documentazione all’Enea entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro mentre, per quanto riguarda il versamento della sanzione, si consiglia di chiedere delucidazioni all’Agenzia delle Entrate. Fonte: UNCSAAL

Comunicato stampa


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