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La prestazione energetica entra negli annunci immobiliari

La prestazione energetica entra negli annunci immobiliari

In vigore dal 1° gennaio 2012 l’obbligo di riportare l’indice di prestazione energetica negli annunci di vendita degli immobili Per vendere un edificio o una singola unità immobiliare sarà quindi necessario far redigere l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati negli annunci affissi all’edificio o pubblicati su riviste, siti web e altri mezzi di comunicazione. La disposizione è contenuta nell’articolo 13 del Dlgs 28/2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che ha aggiunto all’articolo 6 del Dlgs 192/2005 il comma 2-quater che recita “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. L’indice di prestazione energetica – ricordiamo – misura il consumo totale di energia primaria per il riscaldamento invernale (in regime continuo per 24 ore) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espressi rispettivamente in kW/mq anno o kWhmc anno. Ad un indice più basso corrisponde un consumo di energia più basso e, quindi, una prestazione energetica migliore. La legge nazionale richiede quindi di indicare l’indice di prestazione energetica e non la classe energetica, che può variare su una scala colorata da A a G di più immediata comprensione. Nelle Regioni In Emilia Romagna l’obbligo di indicare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato è già in vigore dal 6 ottobre 2011, ai sensi della Delibera 1366/2011 (leggi tutto). In Lombardia, la LR 3/2011 ha introdotto l’obbligo – dal 1° gennaio 2012 – di inserire la classe e l’indice di prestazione energetica degli edifici o delle singole unità abitative in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione (leggi tutto). L’inosservanza di questo obbligo è soggetta a una sanzione da 1.000 a 5.000 euro di competenza dei Comuni in cui è situato l’immobile oggetto dell’annuncio. Con la deliberazione IX/2555 del 24 novembre 2011, la Regione Lombardia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di dichiarazione delle prestazioni energetiche degli edifici messi in vendita o in affitto. La Delibera spiega che l’annuncio commerciale deve indicare la prestazione energetica per la climatizzazione invernale (kWh/m2 per anno o KW/h/m3 per anno, a seconda della destinazione d’uso dell’edificio) e la classe energetica riportata nell’attestato di certificazione energetica, redatto ai sensi della dgr 5018/2007.

Comunicato stampa


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