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Marcatura CE porte su vie di fuga

L’art. 2 nel Decreto Ministeriale 3 novembre 2004 identifica le seguenti definizioni: ” … a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. …” Tutto ciò premesso le porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, che immettono su luoghi sicuri rappresentati dall’ambiente esterno all’edificio oppure da una scala esterna sono soggette all’obbligo della marcatura CE ai sensi della norma di prodotto UNI EN 14351-1 dal 2 febbraio 2010. La norma di prodotto UNI EN 14351-1 però a tali porte esterne pedonali poste su vie di fuga ha attribuito il livello di attestazione della conformità 1 (ai serramenti non sulle vie di fuga compete il livello di attestazione 3). Il livello di attestazione 1 prevede un livello di severità maggiore per quanto concerne l’apposizione della marcatura CE rispetto a quanto previsto dal livello di attestazione 3 e, all’atto pratico, implica che : il Piano di controllo della Produzione di Fabbrica non sia sotto la mera responsabilità del Costruttore ma soggetto a sorveglianza continua, verifica ed approvazione da parte di un Ente terzo Notificato specificatamente per questo compito di sorveglianza ed ispezione; le prestazioni delle porte esterne pedonali sulle vie di fuga, in relazione a tutti i requisiti essenziali, debbano essere accertate (prove iniziali di tipo ITT), presso Enti Notificati; il Costruttore delle porte esterne pedonali sulle vie di fuga non possa redigere la Dichiarazione di Conformità sotto la propria responsabilità ma è l’Ente Notificato a rilasciare tale documentazione che prende il nome di Certificato di Conformità. Da tempo alcuni Paesi Europei, tra cui l’Italia, hanno chiesto che venisse modificato il livello di attestazione 1 attribuito alle porte esterne pedonali su vie di fuga, senza requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi. Tale richiesta nasce dal fatto che i manufatti in questione sono, nella maggior parte delle situazioni, normali porte esterne pedonali alle quali vengono applicati dispositivi di apertura manuale (maniglioni antipanico) marcati CE conformemente alla norma UNI EN 179 oppure UNI EN 1125 e già obbligatoriamente rispondenti al livello di attestazione 1. All’atto però della recente votazione ufficiale del Comitato Permanente, che sovraintende all’applicazione della Direttiva Europea dei Prodotti da Costruzione 89/106 CEE, la maggioranza dei Paesi Europei ha confermato il livello di attestazione 1. UNCSAAL pertanto sta sensibilizzando sull’argomento le Autorità Governative Italiane competenti in materia diprevenzione incendi (Ministero degli Interni) in quanto la questione investe, per il solo settore dell’alluminio, circa 15.000 costruttori di serramenti ed è in attesa di riscontro ufficiale in merito alle procedure (identificazione degli enti notificati, modalità di rilascio dei certificati di conformità) che le Autorità Italiane intendono attuare per poter attuare la marcatura CE di tali prodotti secondo il livello di attestazione 1. Ad oggi comunque i Costruttori di porte esterne poste su vie di fuga, prive di requisiti di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi, non possono far altro che marcare tali manufatti ai sensi della norma UNI EN 14351-1 come se fossero serramenti “normali”, cioè soggetti al livello di attestazione 3, poiché non è attiva alcuna procedura di verifica, controllo ed autorizzazione che è obbligatoria per il livello di attestazione 1 in relazione a questa tipologia di prodotti. Fonte: UNCSAAL


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