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Non trascurate le conseguenze legali e commerciali per la mancata marcatura CE: con Chiedo Semplice di Master trovate risposta a tutti i vostri interrogativi.

Non trascurate le conseguenze legali e commerciali per la mancata marcatura CE: con Chiedo Semplice di Master trovate risposta a tutti i vostri interrogativi. Sulla questione della marcatura CE per infissi e persiane, la clientela comincia a rivolgersi direttamente alla “fonte della normazione”, l’UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione. E’ del mese scorso la notizia di un altro consumatore che, a seguito di problemi riscontrati sulle proprie persiane, ha verificato l’assenza di ogni traccia di marcatura CE, dal bollino ai documenti che devono accompagnare il prodotto. Attraverso il proprio avvocato, il cliente si è rivolto direttamente all’UNI e la sua azione sta innescando una serie di rivalse a catena con pesanti conseguenze legali anche per il produttore e l’installatore delle persiane. Alla luce di quanto previsto dalla direttiva comunitaria e dai successivi decreti di attuazione (Cpd 89/106/Cee e Dpr 246/93), infatti, gli esiti derivanti dalla mancanza della marcatura CE o da una sua eventuale indebita apposizione, possono risultare particolarmente gravi sia per i produttori, che per gli importatori e/o distributori commerciali che per gli stessi installatori. Se il prodotto risulta privo della marcatura CE, la sanzione a carico di tutte queste categorie è innanzitutto quella del ritiro dal commercio e del divieto di utilizzazione. La norma, inoltre, prevede l’assoluto divieto d’incorporazione o installazione dei prodotti non a norma negli edifici. Per gli installatori questa sanzione è particolarmente pesante perché obbliga l’autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non marcato, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: il committente verso l’installatore, l’installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull’eventuale importatore. Le autorità pubbliche possono imporre anche la sospensione dei lavori e il blocco delle attività commerciali dell’edificio in cui sono stati installati i prodotti non a norma. Preposti alla vigilanza sono i Ministeri di industria, commercio e artigianato, interno e lavori pubblici. Certamente, nella maggior parte dei casi, il loro intervento sarà determinato da precise e mirate segnalazioni, ma il loro potere (per ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze) si potrà porre in termini di ispezioni e accessi per verifiche e controlli, sia presso i cantieri sia presso gli stessi luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o anche di solo uso dei prodotti. Le relative spese sono a carico del fabbricante o del mandatario e sono consentiti anche l’acquisizione di informazioni e il prelievo di campioni. Ulteriori sanzioni possono derivare dall’applicazione delle più basilari norme della disciplina nazionale, sia civilistica che penalistica. La mancanza della marcatura, infatti, in un prodotto dichiaratone al contrario provvisto, rimanda immediatamente alle sanzioni che scaturiscono dalle violazioni degli obblighi contrattuali per il caso di fornitura di un articolo diverso da quello previsto. Per l’art. 1418 del Codice Civile, infatti, è da considerarsi nullo sia sul piano contrattuale che commerciale il rapporto di compravendita che ha avuto come oggetto il prodotto non marcato, giacchè “fuori legge”, “contrario a norme imperative”, “non sicuro” e “non idoneo all’uso”. In questi casi il cliente potrebbe, anche a distanza di 5 anni, non procedere al pagamento, restituire la merce e richiedere gli eventuali danni subiti per il ritardo dei lavori o per la rimozione ed il ripristino con un prodotto a norma,. Se i prodotti, invece, risultassero abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto venisse utilizzata la marcatura senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento si profilerebbero le ipotesi di reato di “truffa” e di “frode in commercio” (rispettivamente art. 640 e art. 515 del Codice Penale) per i quali sono previsti pene pecuniarie oltre che la reclusione da sei mesi a tre anni. Per fare chiarezza su queste tematiche, Master sin dallo scorso Marzo, ha attivato CHIEDO SEMPLICE, l’innovativo servizio concepito per fornire gratuitamente a distributori e serramentisti, tutta l’assistenza tecnica necessaria per risolvere le problematiche collegate all’applicazione della normativa CE. Per qualsiasi quesito basta collegarsi al sito internet (www.chiedosemplice.biz) o chiamare il servizio clienti al 366.248.83.23. Riceverete subito le risposte e l’assistenza necessaria ed in soli 4 giorni tutta la documentazione richiesta.


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